Osservatorio Giurisprudenziale

Irretroattività dell'art. 344 bis c.p.p.

 

La Corte d’Appello di Napoli, Sez. I, con l’ordinanza 18.11.2021, proc. pen. n. 14045/2019, R.G. App. ha dichiarato irrilevante e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 344 bis c.p.p. e della norma transitoria di cui all’art. 2, comma 3, l. n. 134/2021 per violazione degli artt. 3, 24, 25, 27 Cost. e 6 Cedu nella parte in cui non è prevista l’applicazione ai procedimenti in corso per reati commessi in epoca antecedente il 1° gennaio 2020.

 

Si tratta, verosimilmente, della prima decisione in punto di operatività dell’art. 344 bis c.p.p., introdotto dalla l. n. 134 del 2021, all’art. 2, lett. a e b, con il quale è stata prevista la declaratoria di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, come delineati dai commi 1-9 del citato art. 344 bis c.p.p. (operativo dal 19 ottobre del 2021).

Riproponibilità del giudizio abbreviato

Sentenza n. 127/2021 Corte Costituzionale (21.6.2021), in materia di proponibilità della richiesta di giudizio abbreviato condizionato al giudice del dibattimento all’esito di rigetto del GIP a seguito di decreto di giudizio immediato (la sentenza dichiara la questione proposta dal Tribunale Collegiale di Lecce inammissibile, sancendo l’applicabilità della precedente sentenza n. 169/2003, anche all’esito degli interventi di riforma di cui alle leggi n. 33/2019 e 103/2017 e, dunque, la proponibilità della richiesta di abbreviato condizionato al giudice del dibattimento a seguito di rigetto del GIP nelle ipotesi di richiesta di abbreviato su immediato).

Coltivazione domestica di sostanza stupefacente

Sentenza Cass. SS.UU. n.12348/2020 (16 aprile 2020) in materia di “coltivazione domestica di sostanza stupefacente” a dirimere contrasto in materia di valutazione della rilevanza penale della condotta appunto di coltivazione. Il principio che se ne trae è il seguente: «il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore». La pronuncia chiarisce altresì i rapporti del reato in discussione con l’ipotesi della lieve entità di cui all’art. 73 comma V DPR 309/90 (compatibile e applicabile), con l’art. 131 bis c.p. (compatibile e applicabile in relazione alla forma attenuata di cui al predetto comma V) e con l’art. 75 DPR 309/90 (inapplicabilità in base alla prevalenza della principio di tipicità). Inoltre, chiarisce in maniera puntuale ed esaustiva l’esatto bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice in discussione.